Il Sindaco di Terni Paolo Raffaelli ha firmato l’ordinanza con la quale vengono indicate le misure da adottare per evitare la diffusione della presenza della zanzara tigre. Le disposizioni, che saranno valide fino al 31 ottobre prossimo, sono state impartite in applicazione del Regolamento comunale di Igiene e Sanità pubblica e veterinaria per la tutela e la salvaguardia dell’ambiente. La mancata osservanza degli adempimenti previsti nell’ordinanza comporterà una sanzione amministrativa pecuniaria da 50 a 100 euro per i privati cittadini e da 250 a 500 euro per gli Amministratori di condominio e per le Aziende artigianali o industriali.
Ecco il testo integrale dell'ordinanza pubblicato sul sito del Comune di Terni:
COMUNE DI TERNI DIREZIONE AMBIENTE PROTEZIONE CIVILE UFFICIO IGIENE
IL SINDACO Vista la L. R. 07.04.1982 n. 19 e successive modifiche ed integrazioni; Vista la L. R. 14.05.1982 n. 24; Vista la L. R. 20.01.1998 n. 3, così come modificata dalla L. R. 27.03.2000 n. 29; Vista la Legge Costituzionale 18.10.2001 n. 3; Viste le circolari del Ministero della Sanità n.13 del 19.07.1991 e n.42 del 25.10.1993; Vista la deliberazione di Giunta Regionale n° 443 del 9 aprile 2003, resa esecutiva ai sensi di legge, nonché il relativo Decreto Presidenziale n°105/03; Vista la deliberazione di Giunta Regionale n° 543 del 12/05/2004, resa esecutiva ai sensi di legge, nonché il relativo Decreto Presidenziale n°94/04; Vista la deliberazione di Giunta Regionale n° 662 del 12/04/2005, resa esecutiva ai sensi di legge, nonché il relativo Decreto Presidenziale n°124/05; Vista la deliberazione di Giunta Regionale n° 865 del 24/05/2006, resa esecutiva ai sensi di legge, nonché il relativo Decreto Presidenziale n°119/06; Vista la deliberazione di Giunta Regionale n° 469 del 26/03/2007, resa esecutiva ai sensi di legge, nonché il relativo Decreto Presidenziale n°53/07; Vista la deliberazione di Giunta Regionale n°1205 del 22/09/2008; Considerato che nel corso dell’estate 2007 si è verificata la prima epidemia accertata in Italia da virus di origine tropicale denominato Chikungunya nell’area del ravennate e che tale virus ha quale vettore la zanzara tigre (Aedes albopictus); Accertato che la zanzara tigre è presente nel territorio della Regione Umbria è che seppur siano state intraprese azioni per ridurne la presenza in collaborazione con la ASL competente per territorio, la presenza di tale insetto è diffusa in diverse aree del comune; Vista la proposta di Ordinanza rimessa dall’ASL n° 4, prot. 92036 del 11.05.2009; Visto l’art. 50 del D.L.vo n.267 del 18.08.2000;
ORDINA Nel periodo compreso tra il 01.05.2009 e il 31.10.2009 . A tutti i cittadini, agli Amministratori condominiali, ai proprietari di attività industriali, artigianali e commerciali con particolare riferimento alle attività di rottamazione e di stoccaggio di materiali di recupero e di ricostruzione di pneumatici e di altri materiali, ai responsabili dei cantieri e ai conduttori di orti:
di non abbandonare, sia in luogo pubblico sia in proprietà private, contenitori e oggetti di qualsiasi natura e dimensione (ad esempio barattoli, scatole di metallo, bidoni, secchi, vasche, teli di plastica) nei quali potrebbero raccogliersi acque piovane e di conseguenza, svilupparsi larve di zanzara; . di eliminare nelle proprietà private, negli orti, nei giardini, nei cantieri, qualsiasi prolungata raccolta di acqua piovana in contenitori non abbandonati, ma sotto il controllo di chi ne ha proprietà o l’uso effettivo (annaffiatoi, secchi, sottovasi, bidoni, cariole o altro materiale per le attività lavorative), svuotando l’acqua e mantenendo i contenitori al riparo dalle piogge; . di coprire eventuali contenitori di acqua, nei quali debba necessariamente permanere (vasche di cemento, bidoni, o altri materiali per le attività lavorative) con coperchi a tenuta ermetica o con zanzariere con maglia molto fitta ben fissate; . di svuotare settimanalmente l’acqua accumulata sui teli delle piscine; . di introdurre pesci rossi, che si nutrono delle larve di zanzara, nelle vasche e nelle fontane ornamentali dei giardini: . di non accatastare all’esterno, presso le attività artigianali, industriali e commerciali, pneumatici scoperti di veicoli stradali o, nell’impossibilità di procedere al loro stoccaggio al coperto, proteggerli in modo idoneo per impedire la raccolta di acqua al loro interno (mediante tettoie stabili, ove possibile, o con teloni impermeabili fissati e ben tesi in modo da impedire raccolte d’acqua sui teli stessi); nel caso di impiego all’esterno di pneumatici per altri scopi, gli stessi devono essere trattati in modo idoneo a rendere impossibile l’accumulo di acqua stagnante al loro interno; . di provvedere, nel caso di impossibilità di procedere alla idonea copertura dei pneumatici, alla disinfestazione dei pneumatici stessi ogni 15 giorni mediante l’impiego di prodotti insetticidi piretroidi oppure ogni 20 giorni nel caso di impiego di prodotti larvicidi; . di comunicare, in questi casi, la data e l’ora del trattamento insetticida e/o larvicida, nonché il tipo di sostanza utilizzata, via fax o via e-mail, all’ U.O. Igiene degli Allevamenti e delle Produzioni Zootecniche del Dipartimento di Prevenzione dell’Azienda USL n. 4(fax n.0744 204900 ; e-mail: d.pelle@asl4.terni.it ) che provvederà ai controlli necessari; . a coloro che gestiscono attività di rottamazione delle auto di provvedere alla disinfestazione mensile delle aree, in cui si esercitano dette attività, con idonei nebulizzatori con prodotti insetticidi piretroidi e di comunicare la data e l’ora del trattamento insetticida nonché il tipo di sostanza utilizzata, via fax o e-mail, all’ U.O. Igiene degli Allevamenti e delle Produzioni Zootecniche del Dipartimento di Prevenzione dell’Azienda USL n.4 (fax 0744 204900; e-mail: d.pelle@asl4.terni.it) che provvederà ai controlli necessari; .di effettuare trattamenti contro le larve di zanzara nei tombini e nelle caditoie di raccolta dell’acqua piovana presenti nelle proprietà private, utilizzando idoneo prodotto antilarvale registrato e regolarmente autorizzato dal Ministero della Sanità per tale uso. Prima dell’avvio del ciclo di trattamento è necessario effettuare la pulizia dei tombini di raccolta delle acque;
AVVERTE Le disposizioni alla presente ordinanza sono impartite in applicazione al Regolamento comunale di Igiene e Sanità Pubblica e Veterinaria per la tutela e la salvaguardia dell’ambiente. La responsabilità delle inadempienze alla presente ordinanza è attribuita a coloro che risultano avere titolo per disporre legittimamente del sito in cui le inadempienze saranno riscontrate. La mancata osservanza ai disposti sopracitati è punita con una sanzione amministrativa pecuniaria da 50.00 € a 100.00 € per i privati cittadini e da 250.00 € a 500.00 € per gli amministratori di condominio e per le aziende artigianali od industriali.
DISPONE Qualora si riscontri all’interno di aree di proprietà privata una diffusa presenza dell’insetto, i proprietari o gli esercenti delle attività interessate dovranno provvedere immediatamente, a propria cura, all’effettuazione di interventi di disinfestazione, mediante anche affidamento, se del caso, a ditte autorizzate. Nel caso di inosservanza di quanto previsto dal presente Decreto, la sola esecuzione degli interventi di disinfestazione necessari, avverrà d’ufficio da parte dell’U.O. Igiene degli Allevamenti e delle Produzioni Zootecniche della Azienda U.S.L. n.4 e la relativa spesa sarà a carico degli inadempienti. L’attività di vigilanza e controllo sull’esecuzione del presente provvedimento e per l’applicazione delle sanzioni ai trasgressori è demandata al Corpo di Polizia Municipale, al Dipartimento di Prevenzione della Az.USL n.4 U.O. Igiene degli Allevamenti e delle Produzioni Zootecniche, nonché agli agenti tutti della forza pubblica. Il Sindaco (Paolo Raffaelli)
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